Statuto

Art. 1 – Costituzione, Sede e Durata della Conferenza

  1. E’ costituita la Conferenza nazionale per la didattica universitaria di AG.R.A.R.I.A., di seguito denominata Conferenza.
  2. La Conferenza è un’associazione non riconosciuta, a norma del Libro primo, Titolo II, capo III artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
  3. La sede della Conferenza è presso la sede di appartenenza del Presidente pro-tempore.
  4. La durata della Conferenza è stabilita a tempo indeterminato, salvo scioglimento deliberato dall’Assemblea ovvero stabilito dalla legge.

 

Art. 2 – Composizione della Conferenza

  1. Sono membri di diritto della Conferenza i rappresentanti di ogni sede universitaria, pubblica e privata, che organizza e gestisce Corsi di laurea e Corsi di laurea magistrale su tematiche attinenti o collegate alle scienze agrarie, forestali, agro-ambientali e agro-alimentari.
  2. Ogni sede universitaria designa un proprio rappresentante, con procedure definite dalla sede, tra i Direttori dei Dipartimenti e i Coordinatori delle Strutture, di cui all’art. 2, comma 2, lettera c) della Legge 240/2010, che organizzano e gestiscono Corsi di laurea e Corsi di laurea magistrale sulle tematiche di cui al comma 1.
  3. Quando previsto dai relativi Statuti, il rappresentante di sede può essere individuato anche tra i Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio di cui al comma 1.
  4. Di seguito, si definiscono strutture didattiche i Dipartimenti, le Strutture di raccordo di cui all’art. 2, comma 2, lettera c) della LN 240/2010 e, nei casi di cui al comma 3, i Consigli che organizzano e gestiscono Corsi di laurea e Corsi di laurea magistrale su tematiche attinenti o collegate alle scienze agrarie, forestali, agro-ambientali e agro-alimentari.

 

Art. 3 – Scopi della Conferenza

  1. La Conferenza, nel pieno rispetto dell’autonomia delle singole strutture didattiche, ha lo scopo di:
  2. a) discutere, ai fini di conoscenza, le opinioni e le posizioni ufficiali delle singole strutture didattiche;
    b) porre in discussione temi, problemi ed esperienze comuni delle singole strutture didattiche, per approfondirne collegialmente lo studio e rappresentarne i risultati alle strutture stesse;
    c) fornire, rispetto alle scelte che autonomamente le strutture didattiche sono chiamate a compiere, indicazioni su problemi di interesse generale, allo scopo di tendere a soluzioni condivise;
    d) presentare, in modo preciso e documentato, le esigenze comuni delle strutture didattiche agli organi competenti e all’opinione pubblica;e) rappresentare l’insieme delle strutture didattiche durante i confronti con le istituzioni, pubbliche e private, nazionali e internazionali per la definizione di accordi coerenti con i compiti istituzionali dell’Università;
    f) esprimere pareri su provvedimenti di carattere generale che riguardino il sistema universitario e avanzare proposte agli organi competenti, anche a carattere legislativo, che abbiano l’obiettivo di migliorare il disegno scientifico-culturale e il funzionamento didattico delle strutture didattiche;
    g) promuovere un insegnamento coerente con il progresso delle scienze e delle tecnologie e contribuire al miglioramento della qualità dell’insegnamento e della formazione dei laureati, anche promuovendo il processo di accreditamento dei corsi di studio;
    h) organizzare iniziative culturali, anche in compartecipazione con le rappresentanze degli studenti, del mondo del lavoro e delle professioni, delle imprese e delle istituzioni, per favorire la conoscenza dello stato dell’insegnamento nelle strutture didattiche da parte di tutte le parti interessate e per rispondere in modo efficace alle esigenze professionali espresse dalla società;
    i) curare il collegamento e lo scambio di opinioni e di esperienze con altre strutture didattiche, europee ed extra-europee e con i loro organismi rappresentativi, anche promuovendo il reciproco riconoscimento dei titoli di studio;
    l) promuovere forme di collaborazione tra le strutture didattiche, sostenendone l’integrazione e il coordinamento nell’ambito di studi e consulenze scientifiche nel campo delle Scienze agrarie, alimentari, forestali e ambientali;
    m) favorire ogni attività in grado di valorizzare le conoscenze e le competenze proprie delle strutture didattiche;
    n) proporre iniziative per migliorare il rapporto funzionale tra le attività didattiche e quelle di ricerca, realizzando incontri organici e regolari con AISSA;
    o) proporre, in modo congiunto con AISSA, iniziative volte a promuovere la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche all’interno del mondo operativo;
    p) sostenere forme di collaborazione tra le strutture didattiche, le Scuole medie superiori e la Formazione professionale;
    q) promuovere forme di collaborazione con enti di ricerca, pubblici e privati;
    r) incentivare l’aggiornamento e la formazione continua dei laureati dei Corsi di laurea e Corsi di laurea magistrale su tematiche attinenti o collegate alle scienze agrarie, forestali, agroambientali e agro-alimentari in collaborazione con gli Ordini professionali e le Associazioni dei laureati.

 

Art. 4 – Organi della Conferenza 

  1. Sono organi della Conferenza:
    a) l’Assemblea
    b) il Presidente;
    c) il Vice Presidente;
    d) il Segretario;
    e) la Giunta.
  2. Il Presidente, il Vice-Presidente e i componenti della Giunta sono eletti dell’Assemblea. Tali cariche hanno la durata di tre anni accademici e sono rinnovabili per una sola volta. Il Segretario è nominato dalla Giunta al suo interno.
  3. Le elezioni alle cariche direttive si tengono, di norma, entro i tre mesi che precedono la scadenza del mandato e, comunque, prima della scadenza del mandato stesso.

 

Art. 5 – Assemblea 

  1. L’Assemblea della Conferenza è composta dai rappresentanti delle sedi universitarie di cui all’art. 2.
  2. Il Presidente, ogni volta che convoca l’Assemblea, invita anche:
    i coordinatori dei tavoli tecnici istituiti dalla Conferenza;
    b. il Presidente dell’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA);
    che partecipano all’Assemblea con ruolo consultivo.
  3. Il Presidente può invitare a partecipare all’Assemblea, con ruolo consultivo, ogni altro esperto esterno in grado di agevolare il conseguimento delle finalità della Conferenza.
  4. L’Assemblea è l’organo deliberativo della Conferenza e, nel corso delle sue riunioni, decide sulle strategie e sulle politiche necessarie al raggiungimento degli scopi di cui all’art. 3. L’Assemblea delibera, inoltre, sulle seguenti materie:
    – elezione, ai sensi degli artt. 4, 6, 7 e 9 del presente Statuto, del Presidente, del Vice-Presidente e dei componenti della Giunta;
    – approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
    – definizione dell’ammontare delle quote associative;
    – approvazione delle modifiche del presente Statuto;
    – decisioni in merito allo scioglimento della Conferenza.
  5. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta senza l’osservanza di tale termine. La data e l’ordine del giorno dell’Assemblea possono essere comunicati ai membri anche per posta elettronica.
  6. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno e, di norma, una volta ogni tre mesi. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente quando lo richiede almeno un terzo dei componenti.
  7. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti, tolti gli assenti giustificati, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, tranne nei casi di deliberazioni inerenti allo scioglimento della Conferenza e alla modifica dello Statuto, per le quali è necessaria la maggioranza degli aventi diritto. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le votazioni si fanno per alzata di mano, a meno che almeno cinque dei presenti chiedano la votazione a scrutinio segreto.
  8. I componenti dell’Assemblea, quando non hanno la possibilità di intervenire personalmente alle sedute dell’Assemblea possono farsi rappresentare da un delegato, espressamente designato per iscritto, che partecipa all’Assemblea con diritto di voto.
  9. Il verbale delle sedute dell’Assemblea è redatto dal Segretario della Conferenza che lo trasmette, per via telematica, ai componenti dell’Assemblea stessa. L’approvazione del verbale, di norma, avviene nella seduta successiva.

 

Art. 6 – Presidente 

  1. Il Presidente rappresenta la Conferenza nei rapporti con l’esterno, presiede le riunioni dell’Assemblea e della Giunta, convoca le rispettive riunioni, stabilendo l’ordine del giorno, ha il compito, coadiuvato dal Vice Presidente, dalla Giunta e dal Segretario, di attuare le deliberazioni dell’Assemblea e di promuovere ogni azione utile al raggiungimento delle finalità previste dall’art. 3.
  2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea. A tal fine:
    – il Decano della Conferenza, sentito il Presidente in carica, convoca l’Assemblea per l’elezione del Presidente, nei tempi stabiliti dall’art. 4. In caso di cessazione anticipata del Presidente, il Decano, entro i 30 giorni successivi alla data di cessazione, convoca l’Assemblea entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione;
    – la convocazione indica il luogo, la data e l’ora in cui si svolge la riunione dell’Assemblea, per la prima e la seconda convocazione, da fissare, di norma, nella stessa giornata;
    – insieme alla convocazione, il Decano invita i componenti dell’Assemblea interessati a presentare la propria candidatura che deve essere presentata al Decano almeno 20 giorni prima la data fissata per l’elezione del Presidente;
    – il Decano trasmette ai componenti dell’Assemblea l’elenco delle candidature almeno 15 giorni prima la data fissata per l’elezione del Presidente;
    – l’Assemblea convocata per l’elezione è presieduta dal Decano che, dopo aver verificato la presenza della maggioranza degli aventi diritto, nomina un segretario e uno scrutatore tra i componenti dell’Assemblea stessa;
    – i candidati, prima della votazione, possono esporre le proprie linee di programma;
    – le votazioni si svolgono a scrutinio segreto; ogni elettore può esprimere una sola preferenza;
    – risulta eletto, in prima convocazione, il candidato che ha ottenuto un numero di voti pari alla maggioranza assoluta dei presenti. Qualora nessuno dei candidati abbia raggiunto la maggioranza di voti richiesta, il Decano rinvia alla seconda convocazione alla quale partecipano i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In seconda convocazione risulta eletto chi ottiene più voti. In entrambe le convocazioni, a parità di voti risulta eletto il rappresentante di sede più anziano di nomina;
    – il Presidente eletto entra in carica il giorno successivo alla scadenza del precedente mandato.
  3. La decadenza dal ruolo di cui all’art. 2, commi 2 e 3, comporta l’automatica decadenza dalla carica di Presidente.